Via libera alla triangolazione comunitaria
Via libera alla triangolazione comunitaria anche se il soggetto intermedio è stabilito nello Stato membro di partenza dei beni, ma utilizza la posizione IVA di altro Stato membro
Ai fini della configurabilità della triangolazione comunitaria, con la conseguente applicazione dell’IVA nello Stato membro di destinazione dei beni, l’operatore intermedio deve effettuare l’acquisto intracomunitario con un numero di identificazioneattribuito da uno Stato membro diverso da quello di partenza dei beni, a nulla rilevando la circostanza che egli sia stabilito e, quindi, identificato in tale Stato membro.
È la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C-580/16 del 19 aprile 2018, avente per oggetto le condizioni di applicazione della semplificazione prevista per le triangolazioni comunitarie, in cui intervengono tre soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA in tre distinti Stati membri della UE.
Il bene è ceduto da un soggetto passivo A, identificato ai fini IVA nello Stato membro 1, ad un soggetto passivo B, identificato ai fini IVA nello Stato membro 2, che, a propria volta, cede il medesimo bene ad un soggetto passivo C, identificato ai fini IVA nello Stato membro 3. Il bene viene spedito o trasportato direttamente dallo Stato membro 1 allo Stato membro 3.
L’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario è quello di esentare dall’IVAil soggetto passivo B per l’acquisto intracomunitario effettuato nello Stato membro 3, cioè di destinazione del bene e, di conseguenza, di dispensarlo dall’obbligo d’identificazione ai fini IVA in tale Stato membro, incombendo al soggetto passivo C l’obbligo di assolvere l’imposta relativa alla cessione effettuata nel medesimo Stato membro dal soggetto passivo B.
Nel caso esaminato dalla Corte, una società stabilita in Germania, ma identificata ai fini IVA in Austria, ha acquistato un bene da un fornitore tedesco per poi rivenderlo al proprio cliente stabilito nella Repubblica ceca, con trasporto diretto del bene in tale ultimo Stato membro da parte del fornitore tedesco.
L’art. 141, lett. c), della Direttiva IVA richiede, ai fini della semplificazione in capo all’operatore intermedio, che “i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) [vale a dire dal soggetto passivo intermedio] siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli è identificato ai fini dell’IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva”.
Si è trattato, pertanto, di chiarire se sia di ostacolo all’applicazione della semplificazione prevista per le triangolazioni comunitariela circostanza che, in qualità di soggetto intermedio, sia intervenuta una società che, benché nell’operazione abbia utilizzato il numero di identificazione acceso in Austria, risulti stabilita e, quindi, identificata in Germania, cioè nello Stato membro da cui i beni sono partiti a destinazione della Repubblica ceca.
A favore della configurabilità della triangolazione comunitaria anche nel caso descritto, la Corte ha osservato che, nell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tenere conto non solo della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Cosicché è possibile ritenere che la condizione prevista per l’esenzione designa uno Stato membro diverso da quello in cui il cessionario intermedio è identificato ai fini dell’IVA per lo specifico acquisto effettuato.
In definitiva, in caso di identificazione multipla del medesimo operatore, occorre considerare il numero di partita IVA utilizzato per lo specifico acquisto intracomunitario, che non deve essere attribuito dallo Stato membro di partenza dei beni.
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